Art. 11.
(Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia di cui alla presente legge secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.